PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

ISTITUZIONE DI UNA ZONA FRANCA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Art. 1.

      1. Il territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, limitatamente ai comuni di Trasquera e Varzo, al comune di Re e al comune di Cannobio, è assimilato a territorio extra-doganale e costituito in zona franca per la durata di dieci anni, decorrenti dal 1o gennaio del secondo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Restano in vigore, nel territorio della zona franca, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci, dannose alla collettività, nonché tutte le norme relative alla tutela e alla conservazione dei beni culturali, artistici e ambientali.

Art. 2.

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono fissati per ciascun anno i contingenti relativi ai generi alimentari di prima necessità, nonché alle materie prime destinate ad essere lavorate nella zona franca, la cui immissione nella zona franca è consentita in esenzione delle imposte di fabbricazione e di consumo.
      2. Con lo stesso decreto previsto dal comma 1 possono essere disciplinate le agevolazioni che si rendano necessarie ai bisogni della popolazione delle zone limitrofe alla zona franca.

 

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Art. 3.

      1. Alle imprese industriali operanti nella zona franca è consentito di:

          a) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;

          b) corrispondere sui prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;

          c) introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali e nazionalizzate affinché siano ivi lavorate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale.

      2. La concessione dei benefìci previsti dal comma 1 è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, nei casi indicati alle lettere b) e c) del medesimo comma 1, stabilisce, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione ai benefìci predetti.

Art. 4.

      1. Le merci estere ammesse all'importazione temporanea per essere lavorate nel territorio doganale fruiscono di tale beneficio anche se introdotte nella zona franca, ai fini dell'esonero, quando sono riesportate, dai tributi che nella stessa rimangono in vigore.
      2. Sono altresì applicabili ai traffici della zona franca tutte le concessioni di temporanea importazione ed esportazione previste dalle disposizioni in vigore come speciali agevolazioni per il traffico internazionale.
      3. Le restituzioni e gli abbuoni d'imposta concessi sui prodotti nazionali che si esportano all'estero sono applicabili ai prodotti della zona franca, limitatamente ai tributi ivi riscossi, anche quando i

 

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prodotti stessi sono immessi in consumo nella zona franca, nei limiti dei contingenti annui prestabiliti.

Art. 5.

      1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia edilizia, la costruzione di qualsiasi immobile nella zona franca è subordinata all'autorizzazione dell'autorità doganale, che la vieta qualora possa determinare pregiudizio per gli interessi erariali. L'autorizzazione si intende concessa qualora l'autorità doganale competente non abbia comunicato il rigetto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 6.

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito in quali località della zona franca e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedono i limiti di quantità determinati in rapporto ai bisogni delle popolazioni; sono definiti i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci e le vie di accesso per le merci stesse; è delimitata la zona esterna di vigilanza che, ai sensi della legge doganale, deve essere istituita lungo la nuova linea.
      2. Alle spese necessarie per la sistemazione della linea nonché per l'impianto e il funzionamento degli uffici doganali e della vigilanza si provvede con appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le opere a tale fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Art. 7.

      1. Sono applicabili nella zona franca le disposizioni vigenti in materia doganale concernenti la repressione del contrabbando, nonché tutte le altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

 

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emanate in materia doganale, che non contrastano con le disposizioni della presente legge.
      2. In relazione al particolare regime di zona franca, costituiscono violazioni punibili con le stesse pene previste dalla legge doganale per il contrabbando:

          a) l'immissione delle merci estere nei magazzini della zona franca riservati al deposito delle merci nazionali;

          b) il trasporto di merci estere nella zona franca per strada non permessa, quando può fondatamente presumersi il proposito di introdurle fraudolentemente nel territorio doganale;

          c) il deposito di merci estere nella zona franca, in località o in quantità non permesse.

      3. Agli effetti del comma 2, sono considerati come merci estere i prodotti di origine nazionale che sono soggetti a diritti di confine all'atto della loro introduzione in territorio doganale.
      4. Il personale doganale ha facoltà di entrare negli stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie esistenti nella zona franca e di ispezionare i libri e gli altri registri e documenti commerciali e contabili.

Capo II

ISTITUZIONE DI UN PUNTO FRANCO PRESSO LO SCALO MERCI FERROVIARIO DI DOMO 2

Art. 8.

      1. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso lo scalo merci ferroviario di DOMO 2, situato nei comuni di Beura-Cardezza e Villadossola, un punto franco ai sensi degli articoli 166 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in

 

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materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
      2. Il punto franco istituito ai sensi del comma 1 comprende parte delle aree occupate dallo scalo merci ferroviario di DOMO 2, secondo i confini delimitati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consorzio costituito ai sensi dell'articolo 9.

Art. 9.

      1. L'amministrazione del punto franco istituito ai sensi dell'articolo 8 è affidata a un consorzio formato dalla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, dai comuni di Beura-Cardezza, Domodossola e Villadossola, dalla comunità montana Valle Ossola, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dalla società Rete ferroviaria italiana Spa.
      2. Il consorzio è costituito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Il consorzio costituito ai sensi del comma 1 provvede, con oneri a proprio carico, all'esecuzione, al completamento e alla manutenzione delle opere necessarie all'area destinata a punto franco, comprese le opere di recinzione.
      4. Il consorzio è tenuto altresì a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici e i servizi doganali e per il personale di vigilanza e a provvedere alla loro ordinaria manutenzione e illuminazione.

Art. 10.

      1. Il consorzio di cui all'articolo 9, entro tre mesi dalla propria costituzione, predispone un piano operativo della zona franca che garantisca i servizi comuni e la collocazione logistica degli spazi da adibire a servizi generali.
      2. Il piano operativo della zona franca è trasmesso all'autorità doganale, che può formulare osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione.

 

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      3. Il consorzio trasmette il piano, corredato delle eventuali osservazioni pervenute ai sensi del comma 2, al Ministro dell'economia e delle finanze, che lo approva con decreto emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
      4. Con la medesima procedura prevista dai commi 2 e 3 sono approvate le modificazioni che il consorzio ritenga di apportare al piano operativo.
      5. Le richieste dei soggetti economici che intendono operare all'interno della zona franca sono presentate al consorzio che, eseguita l'istruttoria preliminare e verificata la disponibilità dell'area, le trasmette all'autorità doganale per il rilascio dell'autorizzazione preventiva all'esercizio dell'attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto disposto dal codice doganale comunitario, di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.

Art. 11.

      1. Salve le limitazioni e le eccezioni disposte dall'articolo 12, nel punto franco istituito ai sensi dell'articolo 8 possono essere compiute tutte le operazioni inerenti allo scarico e al carico di materiali e di merci, al loro deposito e alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, con lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale, commerciale e di prestazione di servizi.
      2. Le merci sottoposte a operazioni di manipolazione e di trasformazione, diverse dalle manipolazioni usuali previste dall'articolo 152, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono assimilate a quelle in regime di temporanea importazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 165, terzo comma, del medesimo testo unico. Il regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della presente legge, determina le disposizioni da osservare per tali operazioni agli effetti della disciplina doganale.

 

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      3. Le imprese operanti nel punto franco possono gestire depositi IVA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

Art. 12.

      1. Le franchigie inerenti al regime di punto franco non hanno effetto per quanto concerne l'uso o il consumo delle merci estere, rimanendo le franchigie stesse in ogni caso inapplicabili:

          a) ai materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche e private;

          b) ai materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;

          c) agli arredamenti di uffici e di abitazioni;

          d) ai commestibili e alle bevande.

      2. È vietata nel punto franco la vendita al minuto.
      3. L'esercizio di spacci di viveri e di bevande e degli altri esercizi commerciali, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, è sottoposto all'autorizzazione dell'autorità doganale e subordinato alle condizioni e alle forme di vigilanza previste dal regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

Art. 13.

      1. Nel punto franco il personale doganale, in base alle disposizioni di legge, è abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni di carattere doganale; esercita i controlli sulle merci previsti dalle norme comunitarie e ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento; ha facoltà di accedere in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nel punto franco per eseguire accertamenti sulle merci depositate o in lavorazione, nonché di ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.

 

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Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

      1. Le disposizioni per l'attuazione della presente legge sono emanate, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.